Il ruolo strategico della prevenzione della corruzione e della trasparenza: tempi, misure e strumenti di attuazione all’interno del Piano. Il coordinamento del RPCT nell’attuazione pratica della legge 190/2012

Con L’approvazione delle delibere gemelle n. 1309 e 1310 del 28 dicembre 2016 ed il PNA (Pia­ no nazionale anticorruzione) 2016 dall’altra (il primo con i poteri prescritti dal d.L. n. 90/2014 e quindi con efficacia di atto di indirizzo), L’Autorità anticorruzione cristallizza compiutamente sul piano amministrativo gli adempimenti obbligatori che tutte Le amministrazioni pubbliche devono attuare, continuando nell’opera avviata dal Legislatore con La novella del 2012.

Si assiste, innanzitutto, ad un cambio di passo consistente: infatti, la tutela della prevenzione della corruzione nell’ente passa non solo dalle mani del RPCT (responsabile della pre­venzione della corruzione e della trasparenza), sino ad oggi lasciato solo a dimenarsi tra le pratiche anticorruttive quasi fosse un pubblico ministero senza averne i poteri, ma si allarga anche e soprattutto all’Organo di indirizzo politico, fino ad oggi, chiamato solamente ad una mera approvazione del Piano triennale nel termine decadenziale previsto dalla legge. L’ANA C, in realtà, in questa fase, si muove su due fronti, quello legislativo e quello amministrativo e lo fa con logica temporale incredibile, quasi che sembri che essa stessa scandisca il tempo delle azioni anticorruzione, nonostante la presenza di un organo legislativo.
Infatti, laddove, si legge nell’alveo del par. 5.1 della delibera n. 831 del 3 agosto 2016 che “tra i contenuti necessari del PTPCT vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza“, raccomandando al con­ tempo all’organo politico di “prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”. in realtà, si intende dare attuazione al dato normativo contenuto nell’art. 1, comma 8 della 1.190/2012, all’esito del progetto di riforma avviato con d.lgs. n. 97/2016. Legge generale e delibere attuative vanno di pari passo.
L’Autorità, invero, intende coinvolgere l’organo politico in ogni azione all’interno dell’ente, ne è un esempio la previsio­ne di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e compiti idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività allo scopo di rafforzare i poteri del responsabile della prevenzione della corruzione all’interno dell’ente e dall’altra far sì che la stessa giunta si faccia portavoce di una dimensione mentale nuova di svolta nella lotta alla corruzione. Ciò, perché, le vicende giudiziarie succedutesi nel tempo evidenziano sempre il coinvolgimento di componenti dell’organo politico con l’apice gestionale nella realizzazione di fatti di reato. L’ANAC, in sostanza, amplia il campo di azione di una legge – la n. 190/2012 – nata per essere applicata solamente alla struttura burocratica amministrativa e non anche alla politica.
Agli studiosi più attenti della materia non sarà sfuggito, tuttavia, che il tentativo di operare un coinvolgimento della politica già lo si era avuto con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante l’approvazione del PNA 2015 – se vero che nell’alveo del par.4.1 era stato espressamente previsto “il pieno coinvolgimento e la partecipazione dei titolari degli uffici di diretta collaborazione e dei titolari degli incarichi amministrativi di vertice” poiché ricoprono “un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione” anche nell’ottica di corresponsabilizzazione per gli atti compiuti a supporto dell’opera dell’organo politico.
Questa opera riformatrice partita da lontano, sfocia nel riconoscimento proprio della legge – d.lgs. n. 97/2016 – nell’ attesa della riforma della dirigenza che al momento è arenata dopo la tempesta abbattutasi con la sentenza n. 261/2016 dalla Corte della Costituzionale.
Si reputa, tuttavia, che i mari procellosi sin qui navigati siano lontani e che la riforma possa arrivare in porco, non senza ostacoli, come suggerito dal Consiglio di Stato con il parere del 9 gennaio 2017 su richiesta del Governo.
L’opera riformatrice si solidifica non solo con il PNA 2016 che eleva il RPCT riconoscendogli ulteriori poteri di indi­ pendenza ed autonomia ma continua come si diceva con le determinazioni/deliberazioni gemelle n. 1309 e 131O del 28 dicembre 2016.
II regalo di fine d’anno alle amministrazioni pubbliche costituisce invero e per certi aspetti la chiusura del cerchio, in un percorso avviato già nell’alveo del PNA 2013, All. n. 1 par. C3.
Infatti, ANAC chiama a raccolta le p.a. sancendo una importante e focale previsione, nel par. 2 della delibera n. 131O, allorquando stabilisce che “sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia la sezione trasparenza, con l’indicazione dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni costituiscono contenuto necessario del PTPCT. In assenza è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l’ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art. 19 comma 5 del d.l. 90/2014“. Nell’ottica riformatrice si aggiunge l’approvazione del nuovo Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che prevede “sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza, per casi specifici“.
Il cittadino, ovviamente, è agevolato nel controllo dell’azione amministrativa attraverso il ricorso all’accesso civico generalizzato introdotto nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 che introduce il FOIA di origine anglosassone – Freedom of Information Ace – atto per la libertà di informazione, che vorrebbe riprendere gli effetti favorevoli di una legge emanata in America il 4 luglio del 1966 durante la presidenza di Lyndon Johnson, sulla più ampia libertà di informazione. Nella speranza che il FOIA non risulti dimidiato come il whistleblowing la cui efficacia al momento è ancora tutta da verificare.