
A cura di Nicola Dimitri Maria PORCARI
Il 19 ottobre scorso sul portale di Anac sono state pubblicate le “Linee Guida recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici»”
Queste rimarranno aperte alla consultazione fino al 19 novembre 2018 per l’invio dei contributi da parte degli stakehoders, allo scopo di garantire la partecipazione dei cittadini instaurando quel dialogo costruttivo tra Amministrazione pubblica e cittadinanza.
Le Linee guida sono state adottate dall’Autorità ai sensi dell’art.212 comma 2 del D.Lgs 50/2016, al fine di favorire le Stazioni appaltanti nell’attuazione pratica della legge.
Il documento in consultazione passa in rassegna preventivamente la novella legislativa in materia di conflitto di interessi.
Di talchè, unitamente all’art. 42 di conio specialistico del Codice dei Contratti, è ricordata la novella principe introdotta nell’alveo della L.241/90- l’art. 6 bis- dalla L.190/2012.
Sono menzionati gli articoli 3, 6, 7, 13 e 14 del Codice di Comportamento approvato con D.P.R.n. 62/2013, senza dimenticare l’art. 53 del Dlgs 165/2001 e l’art. 78 del Testo unico degli Enti locali (quest’ultimo per gli Amministratori pubblici).
Le fonti normative di primo grado, poi, che abbracciano tutte le situazioni tanto interne e proprie della struttura burocratica quanto quelle riconducibili all’organo politico, devono essere integrate ovviamente con la disciplina di secondo livello interna alle Amministrazioni pubbliche e contenute nei Piani di prevenzione, nei Codici di comportamento attuativi della legge, nei regolamenti locali.
Il conflitto di interessi – che la linea guida non definisce sebbene Anac lo aveva fatto già nella Delibera AG11/2015/AC (Comune di Torrenova – sussistenza del conflitto di interesse ex art. 6-bis l. 241/1990 – richiesta di parere)- puo’ essere definito come quella posizione in cui versa il dipendente pubblico quale “portatore di interessi della sua sfera privata, che potrebbero influenzare negativamente l’adempimento dei doveri istituzionali”. Per cui, il connesso obbligo di astensione trova il suo fondamento “nel principio di imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l’interesse del titolare del potere decisionale”.
Il contenuto dell’art. 42 del Codice, al pari della novella recata nell’alveo dell’art. 6 bis della legge 190, rivela la necessità di garantire l’imparzialità della Stazione appaltante lungo tutta la durata della procedura di gara, al fine di evitare il verificarsi di frodi e/o eventi corruttivi, evitando quella distorsione e sviamento della concorrenza al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti gli operatori economici, l’uguaglianza e la non discriminazione.
La norma speciale, tuttavia, a differenza della norma generale contenuta nell’art. 6 bis della legge 241/90, sposta la propria attenzione unicamente sul carattere “concreto e reale” del conflitto, difatti sanzionando quelle situazioni di vantaggio concreto che muovono l’interessato nel corso della procedura di gara a non astenersi dalla prosecuzione delle attività in una chiara posizione di parzialità, che finisce per compromettere difatti il buon andamento dell’azione amministrativa.
La norma, se vogliamo, incidendo sulla concretezza della posizioni di vantaggio detenute dal pubblico ufficiale, disvela un carattere meno ampio seppur più facile da verificare rispetto al cosiddetto conflitto di interessi “potenziale” contenuto nell’art. 6 bis.