In aderenza con quanto stabilito dalla Legge di attuazione, Anac sul proprio portale, con due distinti comunicati del 6 ed 8 febbraio 2018, ha reso operativa l’applicazione informatica Whistleblower per l’acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti.
In particolar modo l’Autorità ha adottato a regime il sistema di segnalazione crittografato, per tutelare la posizione del dipendente che denuncia fatti di reato.
L’applicativo, che Anac ha programmato di adottare gratuitamente per tutte le PA, si attiva registrando la segnalazione su un portale, all’esito della quale ottenere una chiave di accesso crittografata per accedere alla interlocuzione con Anac.
L’auspicio, ovviamente, è quello che le Amministrazioni pubbliche si attivino per tempo con applicativi software esterni (come fatto in varie realtà lavorative e già a partire dall’anno scorso).
E’ di recente conio – 1 ottobre 2018 – la nascita della piattaforma gratuita istituita da Transparency International[1] nominata “Whistleblowing PA”, sorta con una collaborazione con il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani Digitali, che mette a disposizione di tutti gli enti pubblici, società controllate e partecipate, una piattaforma informatica gratuita per ricevere e gestire le segnalazioni di corruzione.
L’interessante iniziativa, che si auspica abbia un seguito, si attiva all’esito della sottoscrizione da parte dell’Amministrazione, del progetto “WhistleblowingPA”.
All’esito della registrazione, la PA ha accesso ad una piattaforma personale, basata sul software GlobaLeaks. Su questa piattaforma, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione riceve le segnalazioni e dialoga con i segnalanti, anche in modo anonimo.
La piattaforma è disponibile con un questionario appositamente pensato da Trasparency International per il contrasto alle attività corruttive e conforme alla normativa n.179/2017.
Certamente la giurisprudenza di recentissimo conio[2] non agevola il whistleblowing, al contempo permette di evidenziare che altro è la segnalazione di reato altro è la calunnia, di talchè chiunque intenderà avvalersi di siffatto strumento dovrà farlo nella consapevolezza di agire non in danno di chicchesia con la speranza che la propria identità non venga rivelata ma nella consapevolezza di garantire la emersione dell’illecito penale.
Quanto all’antiriciclaggio, si legge nella legge attuativa recente che anche i segnalatori interni alla PA che dovessero ravvisare operazioni sospette, secondo i criteri di anomali recati nel DM 2015, si possono avvalere delle tutele previste dalla legge sul whistleblowing.
Di tanto se ne parla per esempio nella Direttiva attuativa del Gestore antiriciclaggio dell’RPCT del Comune di Altamura, Dott.ssa Antonella Fiore, del 18 settembre 2018 che ha visto quale relatore ed estensore.
Al livello EUROPEO l’attesa proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (COM (2018) 218 final), è stata presentata il 23 aprile 2018. Probabilmente spinta da vicende come i LuxLeaks (due informatori impiegati in una società finanziaria in Lussemburgo sono stati legalmente perseguiti nel 2016 per aver diffuso dati sui legami illeciti del piccolo Stato con grandi società finanziarie), i Panama Papers, Dieselgate e, da ultimo, il recente caso di Cambridge Analytica.
Un’analisi della Commissione europea ha stimato in una cifra compresa tra i 5.8 e i 9.6 miliardi i vantaggi potenziali derivanti da un’effettiva ed efficace protezione del whistleblower a livello continentale. Dati tanto più rilevanti considerando un sondaggio dell’Eurobarometro del 2014 secondo il quale ben tre europei su quattro testimoni di illeciti o corruzione non avrebbero fatto denuncia.