La più “brillante”, direi, è certamente quella che lascia all’autonomia organizzativa delle PP.AA. il compito di definire il criterio della tempestività delle pubblicazioni.
Come noto, infatti, il dlgs 33/2013 fissa termini di pubblicazione differenti, a seconda degli atti da pubblicare. Di talchè si passa dal termine annuale per la relazione annuale dell’RPCT alla relazione sul conto annuale del personale a tempo indeterminato (art. 16 del dlgs 33), al termine semestrale per esempio dei provvedimenti di indirizzo politico e gestionale da pubblicare in tabelle, ovvero a quello trimestrale per la pubblicazione degli incarichi legali o per gli adempimenti connessi agli Organi politici.
In tutti gli altri casi, la legge prima e la griglia esemplificativa allegata alla delibera n. 1310/2016 parla di tempestività delle pubblicazioni, in alcuni casi collegando la pubblicazione dell’atto alla condizione legale di efficacia del provvedimento (le sovvenzioni e contributi ex art. 26 solo per fare un esempio).
Cosicchè, la mancata pubblicazione del provvedimento determinerebbe impossibilità di effettuazione del pagamento, in passato collegata ad una responsabilità dirigenziale.
Il criterio della tempestività tuttavia è alquanto aleatorio, potendo essere limitato ad un giorno ovvero a pochi giorni e residuando eccessiva discrezionalità se il termine lo si ancora per esempio alla pubblicazione ed avvenuta efficacia dell’atto all’albo pretorio.
Pertanto, Anac, volendo agevolare gli Enti di piccole dimensioni (fino a 5.000 abitanti, anche se a parere di scrive la misura organizzativa potrebbe essere estesa anche nei confronti degli Enti di dimensioni ridotte e fino a 15.000 abitanti come indicato nell’alveo dell’art. 3 comma 1 ter del Dlgs 33) demanda alla loro autonomia organizzativa il compito di definire i criteri di tempestività.
Infatti, si legge nel Piano che “che i piccoli comuni possano interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati. I termini così definiti vanno indicati nella sezione del PTPC dedicata alla trasparenza sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, tendenzialmente non superiore al semestre”.
Sarebbe cosa buona e giusta richiamare i criteri di pubblicazione all’interno del Piano ovvero attribuendo all’RPCT il compito di disciplinare all’inizio dell’anno, con apposita direttiva, i criteri di pubblicazione, citando le motivazioni di fatto e di diritto che legittimano la pubblicazione degli atti a cadenza mensile, bimensile, trimestrale o semestrale.
Motivazioni che possono spaziare dalla duplicazione degli adempimenti già effettuati in seno all’albo pretorio alla carenza strutturale di personale, alle difficoltà organizzative, alla scadenza di adempimenti urgenti connessi al servizio al cittadino.
Oltre agli snellimenti della Trasparenza, novità sono state introdotte si diceva relativamente all’adozione del piano.