Il PNA 2018 parla di conferma del piano se nell’anno precedente non vi siano stati eventi corruttivi.
Per quanto riguarda la “conferma” del provvedimento, questa a modesto parere dello scrivente costituisce un gravissimo “vulnus” all’opera di prevenzione della corruzione.
Direbbe il drammaturgo Shakespeare, Much Ado About Nothing.
Già, molto rumore dal 2012 ad oggi per cosa? Per nulla, perché alla fine la mera conferma dell’atto si tradurrà in una generalizzata adozione del Piano pregresso senza alcuna attività istruttoria innovativa.
Che poi, la conferma in quanto tale a differenza dell’atto confermativo, dovrebbe necessariamente comportare una nuova istruttoria da parte dell’RPCT tale da legittimare comunque una modifica del Piano e non anche un appiattimento sull’atto programmatico già adottato.
Tra le altre cose, da un punto di vista semantico, la conferma costituirebbe la eliminazione di quell’obbligo di legge mai abrogato, non anche una azione di snellimento vero e proprio, atteso che tale potrebbe essere quella azione volta ad eliminare criticità e complessità intrinseche al documento.
Snellire per esempio adottando modelli ad hoc per suddetti enti.
Pericoloso perché, per la facilità alla quale siamo oramai abituati a vedere le cose in Italia, anche alla luce della recente diatriba mediatica sorta all’indomani della puntata televisiva della Gabanelli e la pronta risposta del Presidente Cantone, si finirebbe per svuotare di significato la bontà della scelta dell’Autorità, determinando una involuzione sul fronte della prevenzione della corruzione.
Tra le altre cose, di primo acchito, questa scelta creerebbe un problema di interpretazione giuridica e di coordinamento normativo con la disciplina recata nell’alveo dell’art. 1 comma 8 della L.190/2012, nella parte in cui prevede la necessità della previsione di obiettivi strategici da parte dell’organo di indirizzo politico.
Norma che, va ribadito, non incontra deroghe specifiche per i piccoli Comuni, sebbene solo dal coordinamento con gli altri documenti programmatici- si veda il Dup- deriverebbe la previsione di un Dup semplificato, definito sulla scorta del decreto ministeriale di approvazione dell’aggiornamento dell’allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011 recante la definizione, i contenuti, i caratteri qualificanti della programmazione, nonché gli strumenti della programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, con l’obiettivo di semplificare ulteriormente la disciplina del DUP semplificato di cui all’art. 170, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL).
Di questa semplificazione, si era già parlato nel Manuale teorico pratico in materia di anticorruzione e trasparenza e precisamente nel modello di atto n. 58 (Manuale teorico- pratico in materia di anticorruzione e trasparenza , a cura di Nicola D.M.Porcari e R. Turturiello , Modulo n. 58 – Editore Maggioli 2018.) , nel quale si riportavano, atto alla mano, le differenze compilative dei Documenti programmatici per Enti superiori a 5000 abitanti e per Enti inferiori.