La legge n. 3/2019 riscrive la “rotazione straordinaria”. Il quadro normativo e le soluzioni pratiche per gli Enti.

Al di là delle valutazioni positive o negative che avrà la legge e del suo impatto sulla vita reale, le prescrizioni legislative, come si diceva sopra, hanno il fine di recepire, altresi’, alcune raccomandazioni di organismi internazionali come l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) formato all’interno del Consiglio d’Europa.
Il testo di legge ha accolto le raccomandazioni soprattutto sulla perseguibilità dei reati di corruzione commessi all’estero, sul reato di corruzione tra privati e sulla trasparenza dei finanziamenti della politica. Nel rapporto di conformità pubblicato il 13 dicembre il GRECO accoglie con favore i miglioramenti apportati alla legge soprannominata “Bribe Destroyer” (al secolo lo spazzacorrotti). Apprezza i passi in avanti fatti dal nostro Paese negli ultimi anni e evidenzia- non a caso sono state scalate ben 13 posizioni nella graduatoria internazionale- che l’attuale livello di conformità con le raccomandazioni, seppur basso, non è affatto insoddisfacente. In conclusione, invece, troviamo un forte invito a conquistare un livello di conformità più alto, con il raggiungimento di risultati concreti, nei prossimi 18 mesi. Di tanto se ne ha contezza all’interno del contributo di Salvatore Papa in “Lo Spazzacorrotti è legge: il nostro punto di vista” del 19 dicembre 2018 tratto dal blog https://www.riparteilfuturo.it/blog/articoli/lo-spazzacorrotti-e-legge-il-nostro-punto-di-vista
In questa sede si tralasceranno tutti gli aspetti di novità della legge e si concentrerà l’attenzione, invece, sul cuore della norma relativo al c.d. spazzacorrotti ed agli effetti “amministrativi” e di prevenzione della corruzione.
Si analizzerà infatti l’effetto della legge, in particolare della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, e la sua incidenza rispetto alle misure di prevenzione recate all’interno dei Piani di anticorruzione adottati dagli Enti pubblici che, inevitabilmente, dovranno essere riscritti e rimodulati in parte qua in virtu’ dell’avvento della novella legislativa.
Nel merito della questione, la legge prevede che i colpevoli di corruzione vengano interdetti dai pubblici uffici e impossibilitati a contrattare con la Pubblica amministrazione per un minimo di 5 anni. Sanzioni più severe rispetto a quelle previste dall’ordinamento precedente, quindi, che arrivano fino all’interdizione perpetua in caso di condanne superiori a due anni di reclusione. Il meccanismo introdotto dalla legge prevede, nella sostanza, una doppia riabilitazione. La prima può avvenire dopo 3 anni e si applica alle pene ordinarie (es. carcere); la seconda, invece, può avvenire dopo 7 anni dalla prima e si applica alle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici). La decisione del giudice chiamato a decidere sulla riabilitazione si basa in entrambi i casi sugli stessi presupposti: prove effettive e costanti di buona condotta del condannato per corruzione.