Al Giudice è affidato inoltre un altro potere relativamente alla mancata estensione degli effetti della sospensione condizionale della pena alle pene accessorie. Di talchè, potrà accadere che la pena principale sia sospesa ed applicata, invece, la pena accessoria della sospensione dai pubblici uffici, quale sanzione atta ad effettuare “un ristoro” dell’immagine della Pubblica amministrazione, di fatto lesa, ristoro non patrimoniale al pari della liquidazione della riparazione pecuniaria all’esito della sentenza di condanna di primo grado, salvo comunque il risarcimento del danno.
La norma che è stata modificata ed è oggetto di interesse è l’art. 317 bis del Codice Penale.
La legge cosi’ riscritta determina inevitabilmente un effetto a cascata sul piano amministrativo relativamente alla rotazione straordinaria del personale delle Pubbliche amministrazioni, prevista nell’alveo dell’art. 16 comma 1 lett.l) quater del dlgs 165/2001.
Sino ad oggi, infatti, i Piani di prevenzione della corruzione hanno previsto due forme differenti di rotazione del personale:
- quella ordinaria, introdotta dalla legge 190/2012 ed oggetto di programmazione atta a prevenire fatti di reato nelle aree di rischio corruttivo per evitare il cristallizzarsi delle c.d. “rendite di posizione” ;
- quella straordinaria, già prevista dall’art. 16 del Dlgs 165/2001, che viene attivata al verificarsi di fatti di reato.
I presupposti ovviamente sono stati differenti: pur essendo entrambe obbligatorie, l’una si attiva al verificarsi di eventi straordinari e non programmabili (Es: l’applicazione della Misura cautelare) e l’altra invece è soggetta a programmazione e calibrata sulla permanenza nelle aree di rischio corruttivo e per un periodo predeterminato, definito dalle Amministrazioni in maniera autonoma ed indipendente.
Tra le altre cose, la prima opera ope legis, all’attuarsi delle condizioni di legge, l’altra è soggetta ad una adeguata programmazione prevedendo, invece, una preventiva informativa alle sigle sindacali che, tuttavia, non apre ad alcuna fase di confronto.
Di rotazione se ne parla nel Manuale teorico pratico in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza edizione Maggioli 2018 nell’alveo del Cap.2 par.12
https://www.maggiolieditore.it/manuale-teorico-pratico-in-materia-di-anticorruzione-e-trasparenza-2.html#product_tabs_indice_maggioli
ed allo stesso si rinvia per una preventiva lettura necessaria, al fine di porre il lettore nelle condizioni di migliori per una corretta comprensione e disamina delle questioni.
La rotazione è stata disciplinata compiutamente nel PNA 2016, approvato con Determinazione n. 833/2016, e successivamente richiamata e riaffrontata nel PNA 2018, laddove si stigmatizza da una parte la mancata previsione di forme di rotazione dall’altra, laddove previste, il mancato avvio dei relativi processi rotazionali con motivazioni il più delle volte inesistenti.
Infatti, le motivazioni addotte dagli Enti nei quali si sono verificati fatti di reato sono le più variegate e difformi e soprattutto non adeguate al contesto di fatto e di diritto.
L’Autorità, pur evidenziando la importante natura della misura anticorruzione per la prima volta disciplinata nell’alveo della Delibera n. 13/2015, si era impegnata ad adottare precipue Linee Guida per disciplinare la intricata materia.
Promessa che è rimasta alla mera dichiarazione di intenti se si pensa che a 7 anni dall’avvento della legge solo ieri è stata pubblicata in consultazione sul sito di Anac una bozza di delibera sulla rotazione ex art. 16 del dlgs 165/2001.
Sino ad oggi era stato demandato all’autonomia organizzativa delle PA la fissazione delle modalità di attuazione ed esecuzione delle rotazioni.