La legge n. 3/2019 riscrive la “rotazione straordinaria”. Il quadro normativo e le soluzioni pratiche per gli Enti.

Di talchè la maggior parte degli Enti e sempre laddove fosse stato possibile aveva stabilito nei propri Piani le condizioni al verificarsi delle quali operasse la rotazione straordinaria ovvero:
in maniera immediata, nelle ipotesi di rinvio a giudizio ai sensi dell’art. 429 c.p.p. per reati contro la PA di cui al Titolo II , Capo I del Codice Penale “Dei delitti dei Pubblici ufficiali contro al Pubblica Amministrazione” richiamati dal D.Lgs. n. 39/2013 nonché per i delitti di cui al D.Lgs. n. 235/2012;
ovvero a seguito di un provvedimento cautelare restrittivo di limitazione della libertà personale indicato nel Libro IV, Tit. I del Codice di procedura penale;
ovvero a seguito di una sentenza di condanna all’esito di un procedimento penale, anche speciale deflattivo indicato nella Parte Seconda, Libro VI, Titolo I,II,III,IV,V del Codice di procedura penale, per le fattispecie di reato previsti nel Libro II, Titolo II del codice penale rubricato “Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” e per i reati richiamati dal citato D.Lgs. n. 235/2012 ed s.m.i..
In tutti questi casi scattava di diritto la revoca dell’incarico dirigenziale.
Laddove possibile, inoltre, si assegnava il Dirigente e/o il dipendente ad altra area non di rischio, nelle more della definizione del processo penale definitivo. Cio’ perché l’assoluzione in appello oppure in Cassazione avrebbe consentito al funzionario condannato in primo grado di ritornare al lavoro.
Si disponeva inoltre la mancata assunzione di competenze di segretario nelle commissioni di gara e di concorso per tutto il tempo collegato alla rotazione.
Le assegnazioni temporanee erano di fatti previste all’interno dei Piani anticorruzione.
L’avvento della legge stravolge nella sostanza la impalcatura del Piano nella parte relativa alla rotazione nelle ipotesi di condanna superiore a due anni.
Resta la disciplina della rotazione straordinaria solo per la fase di mezzo tra il rinvio a giudizio e la sentenza di condanna di primo grado, è rimodulata dal legislatore quella successiva alla condanna (sotto i due anni), è cancellata quella per le ipotesi di condanna sopra i due anni.
E’ intuibile infatti che l’applicazione di una pena accessoria della interdizione perpetua già al primo grado renderebbe inutile la previsione amministrativa della rotazione del personale ad altra area, atteso che è già la legge a “sospendere ipso iure” il funzionario dall’Amministrazione pubblica.
La misura non è di poco momento se vero che nella ipotesi di appello ed assoluzione nel merito si porrebbe il problema del reintegro, venendo meno dopo il primo grado il coacervo di garanzie di legge che in un certo modo venivano salvaguardate dalle misure di prevenzione recate nel Piano.
Verrebbe leso il principio contenuto nell’alveo dell’art. 27 comma 1 della Costituzione.
Sono noti a chi scrive casi di assoluzione nel merito in appello e dinanzi al supremo Giudice di legittimità che ha comportato l’obbligo di reintegro da parte del funzionario responsabile in primo grado, con le intuibili conseguenze anche in termini di danno economico per il funzionario sospeso e di esborso da parte dell’Amministrazione conferente.
L’introduzione delle novità normative presenta certamente un elevato pregio giuridico ma cozza con la realtà dei fatti, vista la sua natura di non definitività propria del I° grado di giudizio.
Alla luce di quanto innanzi, si è dell’avviso che, per quanto riguarda la rotazione del personale, tutti i Piani di prevenzione che per legge sono stati adottati alla data del 31 gennaio u.s., dovranno essere necessariamente aggiornati al dettato legislativo, rimuovendo la previsione della rotazione straordinaria per i casi di condanna superiore a 2 anni di reclusione e conseguente applicazione della sanzione accessoria. Potranno recare ovviamente solo una disciplina transitoria tra il rinvio a giudizio e la sentenza di condanna di primo grado.
Dovrà essere rivista, ovviamente, anche la rotazione straordinaria per condanna inferiore ai due anni, fermo restando uno spatium deliberandi più ampio rispetto alle ipotesi drastiche sopra indicate.
Al contempo, si auspica un intervento da parte di Anac, atteso che con la bozza di delibera in materia di applicazione della misura straordinaria di cui all’art. 16 comma 1 lett.L) quater del Dlgs 165/2001 pubblicata sul sito di Anac appena ieri, 7 febbraio, non solo non risolve il problema ma soprattutto, cio’ che è strano, nulla dice dell’avvento della nuova legge n. 3/2019 e dei suoi effetti a cascata sulla rotazione del personale.