O anche i piccoli sotterfugi quotidiani dei lavoratori per evitare di fare questo o quello in quanto non rientranti nelle proprie competenze e che invece ad una rapida ed attenta valutazione non possono che essere assolti dagli stessi.
Ovvero coloro che abusando delle conoscenze aggirano le regole delle liste di attesa per ottenere una visita medica prima.
Insomma, gli esempi sono tanti e variegati e ognuno di noi ne potrebbe indicare diversi.
L’etica e la legalità concorrono insieme a plasmare l’atteggiamento assolto dal cittadino e viene in rilievo in particolare nelle ipotesi del pubblico ufficiale che svolge il proprio lavoro nella Pubblica Amministrazione.
Infatti, con il termine etica pubblica si intende l’agire di chi riveste un pubblico ufficio, il quale deve adempierlo non solo con correttezza ma anche con un obiettivo di massima soddisfazione degli interessi per i quali è chiamato ad adempiere (B. MATTARELLA, Le regole dell’onestà, Etica, politica, amministrazione, Bologna, 2007; N. BOBBIO, La democrazia e il potere invisibile, in Riv. It. Sc. Pol., 1980).
Un comportamento corruttivo, sostiene una dottrina, “ha sicuramente una forte incidenza sull’etica mentre un’azione che lede l’etica pubblica non è necessariamente un evento corruttivo. Una differenza sostanziale che anche il legislatore e le politiche di contrasto dei vari fenomeni devono tenere di conto per bilanciare i diritti coinvolti. La crescita diffusa degli eventi corruttivi ha portato il legislatore a dover affrontare il tema mediante strumenti di prevenzione e controllo che avessero come prima finalità quella di scongiurare eventuali “conflitti di interesse” o comportamenti degenerativi che, attraverso malcostume o comportamenti eticamente negativi, possano poi sfociare in eventi corruttivi” (La prevenzione e il controllo della corruzione e dell’etica pubblica mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie a cura di Matteo Trapani – 15aprile 2018).
In questo senso si spiegano le riforme approvate dal Parlamento che, partendo dalla legge 190, sono arrivate sino ai giorni nostri con la Legge n.3/2019, cd spazzacorrotti.
Esse hanno avuto il pregio di entrare nel sistema della Pubblica amministrazione, cercando di combattere la corruzione sul doppio fronte della prevenzione prima e della repressione poi.
La Corruzione, si legge nel componetto, presenta molteplici profili che interessano sia la sfera privata (principalmente relativamente alla privacy ed all’utilizzo di dati sensibili dei cittadini) sia quella pubblica (derivanti dai danni patrimoniali subiti dallo Stato). Ad incrinarsi, tuttavia, come già detto, è la stessa essenza del potere pubblico, dell’azione della pubblica amministrazione che sostituisce il vincolo della propria azione sia al principio di legalità che a quello della finalità pubblica. Le scelte divengono, sostanzialmente, pienamente discrezionali e libere, illegittime.
La Costituzione, nel richiamare la fedeltà, la disciplina e l’onore prevede che siano chiamati ad osservare le leggi i cittadini e amplia questo dovere nei confronti di chi è chiamato a svolgere incarichi pubblici. Il generale dovere di fedeltà alla Repubblica, previsto per tutti i cittadini, trova una sua espressione anche nel secondo comma dell’art. 54 Cost. che richiama ad una necessaria applicazione specifica a determinati soggetti che, per funzione, svolgono un ruolo pubblico e che, nella intenzione dei costituenti, avrebbero potuto attentare maggiormente alla Costituzione date pericolosità e forza dei poteri ad essi affidati . La lettura del ruolo di colui che è chiamato ad agire in seno alla Pubblica amministrazione deve essere svolta tenendo a mente l’art. 97 della Cost., che richiama la necessità di imparzialità e buon andamento . Tali requisiti stanno alla base del rapporto funzionario-Stato e si riferiscono non solamente alla PA in senso oggettivo, quindi all’intera organizzazione dello Stato, ma anche al singolo funzionario che, nell’esercizio delle sue mansioni, deve tendere a rendere la PA pienamente “costituzionale” mediante il proprio modo di agire “uti singuli”, quindi anche fuori da ogni indirizzo politico in senso lato, essendo al “servizio esclusivo della Repubblica” ex art. 98 Cost. e avendo come ruolo principale quello all’attuazione dell’eguaglianza, ex art. 3 Cost.15
L’imparzialità ed il buon andamento devono essere così resi effettivi non solo dall’operato del funzionario, ma anche e soprattutto dal legislatore mediante una sua continua opera di riforma e controllo dell’operato su fenomeni di inefficienza costituzionale, legati ad episodi che vanno ad impattare sull’etica pubblica, e su fenomeni distorsivi e corruttivi. Questa netta distinzione tra fenomeni che implicano un venir meno dei principi che legano “l’etica pubblica” e quelli che invece sono da registrare come elementi corruttivi, è utile anche a poter analizzare gli strumenti che la PA può mettere in campo per riorganizzare la propria normativa in tema di controllo e prevenzione in relazione ai nuovi strumenti derivanti dall’innovazione tecnologica.