TRA ETICA E LEGALITA’: I CONTENUTI PIU’ RECONDITI DELLA LEGGE 190. IL RUOLO DEL PUBBLICO FUNZIONARIO

La legge 190 in realtà analizza i comportamenti improntati alla illegalità se vero che la legge è rubricata “Disposizioni contro la illegalità nella pubblica amministrazione”.
Essa infatti “si prefigge lo scopo di rafforzare l’ efficacia del contrasto al fenomeno corruttivo, tenendo conto delle indicazioni derivanti dalle Convenzioni internazionali già ratificate dall’ Italia. In ogni caso, pur essendo stata pubblicizzata come “legge anticorruzione”, presenta un contenuto più ampio, che risulta confermato dal riferimento in rubrica all’illegalità, per cui, risulta evidente come la legge de qua, abbia intrapreso la lotta alla corruzione, partendo proprio dai principi di legalità, imparzialità, etica e trasparenza della P.A. Legalità ed etica sono alla base della legge anticorruzione: il principio di legalità implica l’agire da parte dei pubblici poteri nel rispetto della legge, con l’ aggiunta che l’ attività amministrativa deve perseguire il fine individuato dalla legge;inoltre, tra più scelte possibili ed astrattamente compatibili con il perseguimento del fine pubblico, la P.A. è tenuta a scegliere quella che meglio consente di perseguire l’ interesse pubblico. Il termine etica, dal greco ethos, comportamento, indica lo studio dei comportamenti umani, finalizzato a distinguere i comportamenti buoni, giusti, da quelli immorali. All’etica pubblica si richiamano termini come “spirito di servizio”, “il sentirsi servitori dello stato”, nonché l’idea che ogni atto amministrativo ed ogni comportamento della P.A. debba essere finalizzato a perseguire l’interesse pubblico” (Manuale teorico – pratico in materia di anticorruzione, trasparenza, appalti- Cap. II°- A cura di Nicola D.M.Porcari- Rossana Turturiello, Editore Maggioli Anno 2018.).
Pertanto quanto più il comportamento assunto dal dipendente sarà quello di esecutore delle leggi, assolte con spirito di servizio, tanto più esso potrà corrispondere ad un comportamento etico ed improntato ai principi di legalità, determinando a priori la decadenza del sistema corruttivo.
In quest’ottica, in disparte ovviamente il carattere di ciascuno di noi, gioca un ruolo importante il ruolo della prevenzione della corruzione e la formazione.
La prima trova un prodromo nel Codice di Comportamento, se vero che il Codice è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell’attività amministrativa. L’articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, sostituito dall’art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Sarebbe opportuno che ciascuna società e /o PA provveda ad integrare il codice di comportamento approvato includendo l’analisi di comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione.
In quest’ottica si spiega bene il ruolo della prevenzione, ovvero quello di verificare l’esistenza di comportamenti errati che creando una situazione eticamente riprovevole, possano poi dare vita a forme di corruttele.
Un esempio su tutte puo’ essere quello del medico.
Se da un lato il medico, per il tipo di professione che svolge, gode di un ampio potere discrezionali nelle scelte di cura dei pazienti, dall’altro questo potere, se usato male finisce per nuocere non solo al paziente, la cui salute ne risente, ma anche al sistema sanitario, che finisce per essere interessato da fenomeni di corruzione. E’ evidente, allora, che risponde delle sue scelte nei confronti di entrambi, e che, può capitare che egli ne abusi per un proprio tornaconto personale, per ragioni di carriera o per tutelarsi da eventuali responsabilità, ( c.d. medicina difensiva). A volte, però, l’abuso di questo potere discrezionale può essere dettato dall’ assenza di meccanismi di valutazione sull’ attività medica, altre volte da previsioni contenute in norme di legge ; ne deriva che la troppa libertà di scelta e l’ assenza di etica sono fattori che possono favorire la corruzione. Sarebbe quindi, giusto intensificare i controlli sull’ attività medica, oltre che richiedere la pubblicazione di indicatori delle attività e di risultato per ogni medico; modificare le procedure di prescrizione medica e attivare forme di controllo sulle cartelle cliniche.
Ecco perché in questo campo è più che mai opportuno promuovere una nuova stagione improntata all’etica, estendendola a tutti quei campi della Pubblica Amministrazione ove è maggiore la discrezionalità dell’agire.
Ecco pertanto che soccorre la formazione, che assolve ad una funzione nevralgica.
Infatti solo la formazione permette di comprendere gli istituti, garantendo ai dipendenti un recepimento ed una sua attuazione, partendo dai comportamenti spiccioli sino ad arrivare a quelli più complessi, quali per esempio il conflitto di interessi.
Interessante sarebbe anche la possibilità di adottare per esempio un Codice Etico, principalmente per gli Amministratori, atteso che il grave vulnus della legge 190 è quello di applicarsi alla sola struttura burocratica, come se i dipendenti fossero la panacea di tutti i mali.
Ovvero garantire una integrazione delle regole del Codice etico con le norme del Codice di comportamento.

Conclusioni
Certamente si è dell’avviso che la prevenzione costituisca ancora la base per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e con se il buon andamento, sebbene il legislatore con i suoi ultimi interventi abbia abbandonato questa strada sposando la tesi repressiva.