
A cura di Nicola Dimitri Maria Porcari.
Gli obbighi in materia di trasparenza alla luce delle innovazioni introdotte dalla Legge di stabilità 2020. Un passo indietro nel percorso della trasparenza.
Come è noto, nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 è stata pubblicata la legge di stabilità per l’anno 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019.
Il testo, prettamente economico, interviene, tuttavia, su alcune norme del Dlgs 33/2013 innovandone in parte qua i contenuti.
A tal proposito, l’art. 1 comma 163 della legge di stabilità introduce modifiche nell’alveo degli articoli 46 e 47 del Dlgs 33/2013, a loro volta già modificati dal Dlgs 97/2016, con la previsione di sanzioni specifiche in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di pubblicazione. Il legislatore, in questo caso, colpisce il responsabile della mancata della violazione non più con la previsione di una decurtazione fissa – da 500 a 10000 euro- bensi’ incidendo sulla sua retribuzione di risultato.
Si potrebbe pensare, allora, che l’obiettivo è quello di colpire il dirigente inadempiente, ma la lettura del testo novellato ci dà una idea delle cose ben diversa. Infatti, il nuovo testo dell’art. 47 comma 1 bis del Dlgs 33/2013 testualmente recita: “La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2”;
2. “La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2 (obblighi di pubblicazione relativi agli enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato in controllo pubblico n.d.r.) dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60 per cento dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento”.
A modesto parere di chi scrive, si assisterebbe ad un’anomalia sanzionatoria atteso che il costrutto normativo recato nel primo comma dell’art. 47 – sanzione da 500 a 10000 euro- seppure replicata nel comma 1bis in realtà disvela un quadro normativo diverso se veroche, come si legge, la sanzione da applicare al dirigente inadempiente ed al responsabile della pubblicazione consiste “nella decurtazione dal 30 al 60 per cento della indennità di risultato ovvero della indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza”. Di talchè la sanzione da applicare sarebbe limitata in questa finca e non anche nel limite economico descritto nell’alveo dell’art. 47 comma 1.
Tra le altre cose, ancorare la decurtazione alla indennità del responsabile della trasparenza, seppure percepita nella forma della retribuzione di risultato, riduce grandemente il valore della sanzione atteso che una retribuzione di risultato pari a diecimila euro, se si guarda al valore più alto indicato nella pregressa previsione normativa, è un dato raggiungibile solo nei grandi Enti. Infatti, nella maggior parte degli Enti italiani, la retribuzione di risultato non raggiunge somme elevate e certamente si colloca all’interno di un valore di gran lunga più basso rispetto alla primordiale sanzione recata nel testo del Dlgs 97/2016. Per tale motivo, si è dell’avviso che la novità legislativa costituisca un passo indietro sul fronte della trasparenza amministrativa atteso che le nuove sanzioni sviliscano il primordiale senso di repressione amministrativa. Tra le altre cose, andare a modificare, ancora una volta, un testo già revisionato appena tre anni orsono dà la piena idea della mancanza di una visione futura lineare e definita.