
Articolo ESTRATTO – da “Aziendaitalia – Mensile di organizzazione, bilancio, gestione e controllo degli enti locali – 7/2020” di Nicola Dimitri Maria Porcari – Dipendente del Comune di Altamura, docente ed esperto in materia di prevenzione della corruzione e Rossana Turturiello – Specialista in materia di anticorruzione trasparenza, autrice e docente del corso di formazione in materia di anticorruzione per conto della Scuola di formazione IPSOA (Gruppo Wolters Kluwer Italia S.r.l.).
Il presente compendio, primo di tre articoli, intende assolvere ad una funzione “chiarificatrice in chiave pratica” che si reputa necessaria all’indomani dell’adozione delle Linee Guida ANAC in materia di Codici di Comportamento. L’approvazione del documento, rimasto sotto traccia e non pubblicizzato al pari degli altri documenti di identico valore, è avvenuta con Delibera 19 febbraio 2020, n. 177 e pubblicata all’albo pretorio dell’Autorità per due volte. Sarà stata forse l’emozione dell’arrivo in porto a creare “confusione” nell’operatore. Ma tant’è. Il provvedimento approvato sostituisce le vecchie Linee Guida approvate con Delibera dell’allora CIVIT n. 75/2013. La delibera, sin dal primo momento e proprio in ragione della sua copiosità, evidenzia come la volontà dell’Autorità sia stata quella di spingere le Amministrazioni pubbliche a riconoscere il giusto valore giuridico da assegnare al Codice di comportamento. È un documento obbligatorio la cui violazione comporta responsabilità disciplinare (1). Ed al Codice è assegnato valore dominante al fine di disancorare le scelte dell’Amministrazione pubblica dalla pendenza di un processo penale e degli esiti suoi propri (anche in ragione delle lungaggini). Alla luce del suo carattere obbligatorio, esso, al pari del Piano anticorruzione deve essere adottato da ogni PA ed attuato all’interno dell’Ente. Il Codice, forse, è ancora più importante dello stesso Piano. Infatti, se quest’ultimo, quale documento programmatico, indica la strategia all’interno di un Ente nella prevenzione della corruzione e della trasparenza in una logica temporale triennale, il primo, invece, disancorato da una prospettazione temporale, intende definire regole valide in ogni tempo che ciascun dipendente è tenuto ad osservare. È di rilevante importanza anche perché oggi costituisce l’unico strumento, in assenza di un provvedimento giudiziario definitivo e salvo l’applicazione di misure cautelari a cui sono collegate espressamente le misure del Piano anticorruzione, in grado di consentire…
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