La deroga alla rotazione dei dirigenti introdotta nella legge di stabilità

La legge di stabilità n. 208/2015 anche per quest’anno si è presentata ai tecnici in un articolato lungo e complesso, diramandosi, come accade oramai da tempo, in numerosi e variegati commi – ben 999 – confluiti in un unico articolo.
Alcuni commi sono stati dedicati alla dirigenza, nel solco della continuità normativa avviata con la legge delega di riforma della p.a. – n. 124/2015 – volta ad operare una graduale riduzione delle posizioni dirigenziali. In quest’ottica vanno letti i commi 219 e seguenti.
Il presente contributo interviene in particolare nella disamina del comma 221 il quale testualmente recita: “le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale”.

Obiettivo della legge
L’art. 1 comma 221 detta norme specifiche per la dirigenza delle regioni ed enti locali, laddove la legge delega sembrava più che altro limitarsi alla dirigenza statale Viene stabilito che le amministrazioni debbano dare corso “alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni”. Come si vede, siamo in presenza di una disposizione di principio, che impegna le amministrazioni locali e regionali a dare corso alla razionalizzazione della propria struttura dirigenziale, senza dettare vincoli di risparmio da raggiungere, salvo quelle che dovessero rivelarsi “doppioni” tali da determinare l’automatica soppressione di posti nel proprio organico.
Lo stesso comma 221 consente ai comuni di superare il principio della esclusività dei compiti assegnati ai dirigenti dell’avvocatura comunale e della polizia municipale.
Il superamento di tale principio deve essere motivato in modo esplicito: il legislatore fa riferimento testualmente alle esigenze di “garantire la maggiore flessibilità della figura dirigenziale, nonché il corretto funzionamento degli uffici”.
All’esito del processo di riorganizzazione e conferimento di nuove funzioni gestionali ai dirigenti citati, l’Amministrazione potrà anche disapplicare il principio della rotazione periodica dei dirigenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione previsto dalla legge n. 190/2012.

La norma, tuttavia, sebbene sia la diretta conseguenza di quanto già stabilito dall’art. 11, comma 1, lett. o), della legge 7.8.2015, n. 124, ne costituisce un incomprensibile doppione, ovvero il frutto di una “svista” chiaramente preordinata a creare il presupposto per addivenire alla progressiva riduzione del numero dei dirigenti nella pubblica amministrazione in generale.
L’assunto pare infatti confermato da due elementi posti in diretta relazione tra loro, come sostenuto da autorevole dottrina1:” impedire nuove assunzioni di dirigenti nelle amministrazioni dello stato (ed enti locali, n.d.r.) fino a che non si siano conclusi due processi ben distinti, ma posti in relazione fra di loro: il completamento e l’attuazione dell’art. 11 della legge 7.8.2015, n. 124 attraverso l’adozione della prevista decretazione legislativa delegata di fonte governativa, e l’ultimazione del processo di assorbimento dei dirigenti eccedentarî provenienti dalle province e dalle città metropolitane in attuazione della legge 7.4.2014, n. 56”.
Stando così le cose, gli enti locali devono essere impegnati da subito in un’attenta analisi organizzativa preordinata ad una più attenta distribuzione degli incarichi dirigenziali, ove nella loro dotazione organica sia prevista la relativa area.