Le novità (poche) del decreto semplificazioni sulla trasparenza.

A cura di Nicola Dimitri Maria Porcari.

Il decreto semplificazioni, che ha avuto il pregio di snellire alcune procedure di gara allo scopo di velocizzare le procedure burocratiche in questo momento di pandemia, sul fronte della trasparenza, non ha introdotto speciose novità. L’emergenza sanitaria, giustamente, ha imposto la rivisitazione per il periodo strettamente emergenziale di quelli istituti di interesse generalizzato. Tra queste non rientra la prevenzione della corruzione e la trasparenza il più delle volte viste come un mero adempimento burocratico.

In quest’ottica si spiega l’art. 1 comma 2 lett. b ultimo capoverso della L.120/2020 nella parte in cui ha stabilito che “le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”.

La non obbligatorietà della pubblicazione degli esiti, a parere del MIT deve estendersi ad ogni affidamento diretto e quindi anche fino alle nuove soglie introdotte dai provvedimenti emergenziali di 75mila euro /150mila euro per i lavori.

Come se la pubblicazione fosse il vero problema del ritardo amministrativo e non anche la più ampia espressione di civiltà, del vivere democristiano e l’unica forma di controllo per la spendita di denaro pubblico (per riprendere il tenore dell’art.1 del Decreto 33).

Il Mit, nel parere 746/2020, ha riconosciuto che l’avviso potrà essere sostituito dalla determina in forma semplificata di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti, ossia: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In aggiunta ai suindicati contenuti, detto avviso (o la determina a contrarre in forma semplificata) dovrà riportare l’indicazione dei soggetti invitati, così come previsto dall’art. 1. Comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Qui sorge spontanea la domanda: se è ammessa la forma semplificata di pubblicazione, questa è dovuta o no? Stando al tenore della legge la pubblicazione non è obbligatoria quindi è rimessa alla discrezionalità delle Amministrazioni pubbliche rendere noto o no gli esiti della pubblicazione.

Il decreto semplificazioni ha poi modificato l’art.2 comma 4 bis della L.241/90 stabilendo che “Le pubbliche amministrazioni misurano e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione di cui al primo periodo”.

Questa norma introduce una deroga implicita all’art. 1 comma 28 della legge 190 atteso che mentre in passato l’obbligo era rivolto a tutti i procedimenti, questa norma invece limita le pubblicazioni ai procedimenti “di maggior impatto per i cittadini e per le imprese”. Quali sarebbero? Non è dato saperlo. La legge non fa altro burocratizzare un adempimento anziché snellirlo, Sarebbe stato più facile sospendere l’efficacia della norma fino al 31 dicembre 2021 atteso che questo non è il momento storico per fare controlli sui tempi del procedimento alla luce soprattutto di norme acceleratorie introdotte dalla L.120.

Concludendo, le norme introdotte non fanno altro che confondere le idee agli operatori delle pubbliche amministrazioni che anche di fronte alla chiara dicitura della legge si trovano dinanzi interpretazioni opposte da parte di organi cui per legge non compete la funzione di interpretare le norme né di assolvere ad alcune funzioni nomofilattica